L'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto da quando la legge 12/7/2011 n. 106 ha stabilito il rilascio della Carta d'Identità anche ai minori. Inoltre in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità comunitarie, dal 26 giugno 2012 per attraversare una frontiera tutti i minori italiani devono esssere dotati di un documento di viaggio individuale (passaporto o carta d’identità a seconda dei casi) quindi non sono più ammesse le iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori. Per il rilascio del passaporto o della C.I. è necessario l'assenso di entrambi i genitori e bisogna rivolgersi, rispettivamente, alla Questura o al Comune di residenza. Resta sempre valida la norma che prevede che il minore di 14 anni possa espatriare, anche in ambito UE, solo se accompagnato da un genitore ( o da chi ne fa le veci) oppure da un accompagnatore o un ente ( per es. la compagnia aerea) munito di dichiarazione di accompagno rilasciata su richiesta dei genitori dalla Questura
il lasciapassare per i minori di 15 anni è il documento che consente l'espatrio (la carta d'identità senza lasciapassare non è sufficiente!) e consiste appunto nel permesso dei genitori, vidimato dal Questore e rilasciato dal Comune di residenza che però chiede per il rilascio un certificato di nascita e la presenza sia del minore che di entrambi i genitori, o di uno ma con la delega legale dell'altro, all'atto della presentazione della domanda.
Attenzione perché se i 14 anni non fossero compiuti servirebbe pure un accompagnatore e una <dichiarazione di accompagnamento> rilasciata sempre con le specifiche di cui sopra (anche se questo documento potrebbe essere rilasciato anche da un Ufficio Consolare)
Purtroppo entrambe le risposte che hai ricevuto sono sbagliate: si, se è in possesso della carta di identità valida per l’espatrio il lasciapassare non serve. Questo perché la legge è cambiata nel 2011 e, benché il lasciapassare esista ancora come documento, se un minore di 15 anni (ma maggiore di 14) è in possesso di carta di identità valida per l’espatrio, può viaggiare. D’altra parte i genitori hanno già firmato e acconsentito all’espatrio nel momento del rilascio del documento. Se hai dei dubbi chiedi in Questura, ufficio passaporti, vedrai che ti confermeranno.
Il lasciapassare continua ad essere valido nei casi in cui il minore abbia una carta non valida per l'espatrio: con il lasciapassare vidimato dal Questore può espatriare e deve essere fatto per ogni singolo espatrio.
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L'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto da quando la legge 12/7/2011 n. 106 ha stabilito il rilascio della Carta d'Identità anche ai minori. Inoltre in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità comunitarie, dal 26 giugno 2012 per attraversare una frontiera tutti i minori italiani devono esssere dotati di un documento di viaggio individuale (passaporto o carta d’identità a seconda dei casi) quindi non sono più ammesse le iscrizioni dei minori sui passaporti dei genitori. Per il rilascio del passaporto o della C.I. è necessario l'assenso di entrambi i genitori e bisogna rivolgersi, rispettivamente, alla Questura o al Comune di residenza. Resta sempre valida la norma che prevede che il minore di 14 anni possa espatriare, anche in ambito UE, solo se accompagnato da un genitore ( o da chi ne fa le veci) oppure da un accompagnatore o un ente ( per es. la compagnia aerea) munito di dichiarazione di accompagno rilasciata su richiesta dei genitori dalla Questura
il lasciapassare per i minori di 15 anni è il documento che consente l'espatrio (la carta d'identità senza lasciapassare non è sufficiente!) e consiste appunto nel permesso dei genitori, vidimato dal Questore e rilasciato dal Comune di residenza che però chiede per il rilascio un certificato di nascita e la presenza sia del minore che di entrambi i genitori, o di uno ma con la delega legale dell'altro, all'atto della presentazione della domanda.
Attenzione perché se i 14 anni non fossero compiuti servirebbe pure un accompagnatore e una <dichiarazione di accompagnamento> rilasciata sempre con le specifiche di cui sopra (anche se questo documento potrebbe essere rilasciato anche da un Ufficio Consolare)
Purtroppo entrambe le risposte che hai ricevuto sono sbagliate: si, se è in possesso della carta di identità valida per l’espatrio il lasciapassare non serve. Questo perché la legge è cambiata nel 2011 e, benché il lasciapassare esista ancora come documento, se un minore di 15 anni (ma maggiore di 14) è in possesso di carta di identità valida per l’espatrio, può viaggiare. D’altra parte i genitori hanno già firmato e acconsentito all’espatrio nel momento del rilascio del documento. Se hai dei dubbi chiedi in Questura, ufficio passaporti, vedrai che ti confermeranno.
Il lasciapassare continua ad essere valido nei casi in cui il minore abbia una carta non valida per l'espatrio: con il lasciapassare vidimato dal Questore può espatriare e deve essere fatto per ogni singolo espatrio.
Ci vuole il permesso dei genitori: è minorenne